

Una pergola bioclimatica o
una pergotenda può essere definita tale e
rientrare in edilizia libera solo se presenta
alcune caratteristiche che rivelano la natura temporanea
della struttura e la funzione di momentaneo riparo e
protezione da agenti atmosferici.
Ne deriva che una struttura che si caratterizza per la presenza
di un sistema di vetrate scorrevoli, con copertura realizzata con
lamelle orientabili, di dimensioni rilevanti e non facilmente
smontabile configura un volume autonomo per il
quale è necessario il permesso di costruire.
Pergole bioclimatiche e pergotende: se creano nuovi volumi non
è edilizia libera
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza
del 12 maggio 2025, n. 3708, con la quale ha respinto
il ricorso contro un’ordinanza comunale di rimozione e ripristino,
ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, avente ad oggetto un
volume arredato realizzato sul terrazzo di una struttura
alberghiera, chiuso perimetralmente da sistemi
vetrati scorrevoli e coperto da pergole
bioclimatiche.
Secondo il Comune, le opere:
- differivano da quanto autorizzato in sede di
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