
Che cosa accade alle opere realizzate sulla base di un
permesso di costruire successivamente annullato
dal giudice amministrativo? È possibile presentare un nuovo
progetto che recuperi le fondazioni e le strutture già eseguite
oppure, prima di ottenere un altro titolo edilizio, occorre
definire la sorte di quelle opere attraverso il ripristino dei
luoghi o l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001?
Una nuova domanda di permesso di costruire può rappresentare lo
strumento attraverso cui superare gli effetti dell’annullamento
oppure il nuovo procedimento resta condizionato dalla
situazione urbanistico-edilizia determinatasi dopo
la caducazione del titolo originario?
Con la sentenza
del 23 luglio 2026, n. 6031, il Consiglio di
Stato ha affrontato questi interrogativi esaminando una
vicenda nella quale due permessi di costruire sono stati
annullati in sede giurisdizionale e il progetto
successivamente presentato ha previsto il recupero delle fondazioni
e delle opere già realizzate.
La decisione non riguarda, quindi, soltanto gli effetti
dell’annullamento del titolo edilizio, ma
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