
Il permesso di costruire in deroga rappresenta
uno degli istituti più delicati del sistema edilizio, proprio
perché si colloca sul confine tra attuazione dello strumento
urbanistico e possibile scostamento dalle sue previsioni.
Disciplinato dall’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, consente
infatti di realizzare interventi non pienamente conformi alla
pianificazione vigente, ma solo entro limiti ben definiti: la
deroga può riguardare specifici parametri edilizi, come
densità, altezza e distanze tra fabbricati, nonché
– entro certi margini – le destinazioni d’uso
ammissibili, senza però poter incidere sulle
scelte urbanistiche di fondo.
Un istituto eccezionale, fondato su una
valutazione di interesse pubblico e caratterizzato
dal necessario coinvolgimento del Consiglio
comunale, chiamato a operare una comparazione tra
l’interesse del privato e quello pubblico al rispetto dell’assetto
territoriale.
A ribadirlo è il TAR Sicilia, sez. Palermo, con
la
sentenza del 19 marzo 2026, n. 728, in un caso di
trasformazione di un immobile in zona agricola in una media
struttura di vendita, chiarendo fino
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