
È sufficiente che una domanda di
permesso di costruire contenga tutti gli
elementi previsti dall’art. 20 del d.P.R. n.
380/2001 perché possa essere favorevolmente esaminata
dall’amministrazione? Un’asseverazione del
progettista che omette un vincolo paesaggistico rende
l’istanza inesistente oppure determina una diversa conseguenza sul
piano procedimentale?
E fino a che punto il Comune può fare affidamento sulle
dichiarazioni rese dal professionista senza essere tenuto a
svolgere ulteriori verifiche?
Sono le questioni affrontate dal TAR Puglia, sez.
Bari, con la sentenza
del 25 maggio 2026, n. 627, che sviluppa il recente
orientamento del Consiglio di Stato sulla
configurabilità dell’istanza edilizia e distingue
nettamente il momento in cui una domanda può dirsi giuridicamente
configurabile da quello, diverso e successivo, in cui la stessa può
considerarsi completa, chiarendo come i due concetti non coincidano
e possano condurre a conseguenze differenti sul piano
sostanziale.
Permesso di costruire: quando un’istanza
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