
Si fanno sentire sul nostro ordinamento gli effetti della
sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026,
causa C-810/24, che sta profondamente cambiando alcune
previsioni in ambito di partenariato
pubblico-privato disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023.
Dopo che la pronuncia europea ha dichiarato incompatibile con il
diritto dell’Unione il diritto di prelazione del
promotore previsto dall’art. 193, comma 12, del
Codice dei contratti pubblici, arriva infatti una delle
prime decisioni che affronta in modo diretto le conseguenze di quel
principio all’interno di una gara già avviata.
Nella
sentenza del TAR Lombardia, sez. Brescia, del 18 maggio 2026, n.
669, il giudice amministrativo, infatti, non si è
limitato a richiamare la decisione della Corte di Giustizia, ma ha
chiarito quali siano gli obblighi concreti che ricadono sulla
stazione appaltante e sul RUP nel momento in cui una clausola della
lex specialis risulti incompatibile con il diritto
europeo.
La vicenda esaminata nasce da una procedura
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
