
L’acquisto di un immobile collabente non
esclude, di per sé, l’accesso alle agevolazioni “prima
casa”, purché il fabbricato venga recuperato e destinato
ad abitazione entro tre anni dal rogito.
A chiarirlo è la risposta
del 26 maggio 2026, n. 108, con cui l’Agenzia
delle Entrate ha recepito l’orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione nell’ordinanza
n. 3913/2025, superando di fatto la precedente impostazione che
escludeva le unità collabenti dal perimetro dell’agevolazione.
Secondo il Fisco, l’elemento davvero decisivo è che il
fabbricato venga concretamente recuperato e utilizzato come
abitazione entro il termine previsto per i controlli
dell’Amministrazione finanziaria.
Prima casa e immobili F/2: il Fisco sulle agevolazioni fiscali
Il quesito è stato posto da un contribuente che, con contratto
preliminare stipulato nel luglio 2024, si è impegnato ad acquistare
un fondo rustico con annessa unità collabente censita in categoria
catastale F/2, costituita da trulli, forno
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