
La locazione dell’immobile già posseduto non basta a far
scattare nuovamente l’agevolazione “prima casa”.
L’indisponibilità dell’abitazione, se dipende da una scelta del
proprietario, non può essere utilizzata per aggirare i requisiti
previsti dalla normativa.
A ribadirlo è l’ordinanza
della Corte di Cassazione 17 febbraio 2026, n. 3596,
che interviene sul perimetro applicativo della Nota II-bis
all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.
131/1986 e sulla possibilità di qualificare come
“inidoneo” un immobile che, pur non essendo
utilizzato direttamente, resta nella piena disponibilità giuridica
del contribuente.
Prima casa: no a nuove agevolazioni se si possiede già una casa ed
è affittata
Il caso nasce dalla revoca dell’agevolazione “prima
casa” su un acquisto immobiliare effettuato nel 2021, a
seguito della quale l’Agenzia delle Entrate ha
recuperato le imposte ritenute dovute.
La contribuente risultava infatti già proprietaria di un altro
immobile nello stesso Comune e ha contestato la revoca sostenendo
che tale abitazione non fosse idonea a
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