
Può un cittadino iscritto all’AIRE acquistare
un’abitazione in Italia beneficiando dell’agevolazione
“prima casa” anche se l’immobile non si trova né nel
Comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica
prima del trasferimento all’estero?
Il legame con un territorio può semplicemente fondarsi su un
percorso di studi svolto in Italia, oppure resta confinato a
criteri meramente anagrafici? E, soprattutto, dopo le modifiche
introdotte dal decreto-legge n. 69/2023, quale peso assume oggi il
concetto di “attività svolta”, ai fini della Nota II-bis
del Testo unico dell’imposta di registro?
A queste domande ha fornito risposta l’Agenzia delle
Entrate con la risposta
del 15 dicembre 2025 n. 312, chiarendo se e in
che misura l’avere frequentato l’università in un determinato
Comune possa rappresentare un requisito di accesso alle
agevolazioni “Prima Casa”.
Agevolazioni prima casa e requisiti di accesso: nuovo
intervento del Fisco
Il caso riguardava un contribuente iscritto all’AIRE da diversi
anni, trasferitosi all’estero per motivi di lavoro. L’interessato
intendeva acquistare un’abitazione in
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