Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale sull’art. 2, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15/1991,
laddove avrebbe operato un’illegittima interpretazione
autentica dell’art. 15, comma 1, lettera a), della L.R. n.
78/1976.
Primo condono edilizio e vincolo di inedificabilità: sollevata
la questione di legittimità costituzionale
Secondo i giudici, si potrebbe essere in un’ipotesi di
limitazione retroattiva della possibilità di accedere al
“primo condono edilizio” previsto dalla L.R.
Sicilia n. 37/1985, che ha recepito la normativa nazionale, ovvero
la legge n. 47/1985, nel caso di fabbricati
realizzati, entro i 150 metri dalla battigia, nel periodo
ricompreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° ottobre 1983, per Comuni
che non avevano adottato ancora piani urbanistici.
Nello specifico, la questione sollevata con l’Ordinanza
dell’8 luglio 2024, n. 520, riguarda il diniego di
condono su opere realizzate prima dell’entrata in vigore della L.R.
Sicilia n. 78/1976, e che quindi
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