
Nel sistema delineato dal D.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei contratti), la gara costituisce la
modalità ordinaria di selezione del contraente. L’art.
7 chiarisce tuttavia che l’amministrazione conserva un
margine di autonomia nell’organizzare l’esecuzione di lavori e la
prestazione di beni e servizi.
Il principio di
auto-organizzazione amministrativa non apre una zona
sottratta all’evidenza pubblica, né introduce una deroga implicita
alla concorrenza. Definisce, piuttosto, le condizioni entro le
quali la stazione appaltante può scegliere tra
auto-produzione, affidamento in
house e cooperazione con altre
amministrazioni.
La discrezionalità organizzativa è riconosciuta, ma comporta una
responsabilità precisa. È una scelta che incide
sull’assetto dell’azione amministrativa e sul
rapporto con il mercato, e che deve risultare coerente con il
Codice e con i principi generali che ne
governano l’applicazione.
Auto-produzione, esternalizzazione e cooperazione nell’art. 7 del
Codice dei contratti
Il comma 1 dell’art. 7 chiarisce che le pubbliche
amministrazioni possono organizzare l’esecuzione di lavori e la
prestazione
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