
Quando una concessione si colloca sotto la soglia europea, la
stazione appaltante ha davvero maggiori margini di scelta? Dal
punto di vista dell’OE, l’assenza del bando significa minori
garanzie, oppure il Codice ha semplicemente previsto un modello
diverso, ma comunque strutturato?
Sono domande che chiamano in causa l’impostazione scelta dal
nuovo Codice dei contratti pubblici, che
all’art. 187 ha tipizzato in modo espresso le
modalità di affidamento delle concessioni sotto
soglia, prevedendo una scelta alternativa: da un lato la
procedura negoziata senza bando, con presidi
minimi obbligatori – come la consultazione di almeno dieci
operatori, se esistenti – dall’altro la gara
ordinaria, secondo il modello delle concessioni sopra
soglia.
Ed è proprio sulla legittimità della scelta da parte di una SA
su quale percorso attivare in fase di programmazione e decisione a
contrarre che è intervenuto il TAR Sardegna, sez.
Cagliari, con la
sentenza del 24 febbraio 2026, n. 435, evidenziando
ancora una volta come, nel
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