
Il progetto di riassorbimento è solo un
allegato dell’offerta oppure è il modo con cui
prende forma la clausola sociale? È sufficiente
dichiarare di rispettare l’obbligo di stabilità
occupazionale oppure occorre dimostrare, già in gara, come
si intende attuarlo in concreto?
E, se questo documento manca, si è di fronte a una semplice
irregolarità sanabile tramite soccorso istruttorio
oppure a una carenza dell’offerta che porta all’esclusione?
Domande che diventano centrali alla luce del d.Lgs. n. 36/2023 e
che segnano un passaggio molto netto rispetto al passato. Nel
nuovo Codice, infatti, la clausola sociale cambia posizione e
funzione, andando oltre la fase esecutiva del contratto ed entrando
stabilmente nella fase competitiva, con risvolti diretti sul
contenuto dell’offerta.
La normativa, in particolare
l’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023, prevede che, negli affidamenti di
lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale e nelle
concessioni, le stazioni appaltanti inseriscano nei documenti di
gara specifiche clausole sociali, orientate anche alla stabilità
occupazionale, tenuto conto
della prestazione oggetto del contratto.
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