
È destinata ad avere importanti ripercussioni sul lavoro delle
amministrazioni la recente sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio
2026 (causa C-810/24) che ha sancito l’incompatibilità
con il diritto UE del diritto di prelazione
riconosciuto al promotore nelle procedure di project
financing nell’ambito del partenariato
pubblico-privato, in quanto lesivo dei principi di
parità di trattamento,
concorrenza e libertà di
stabilimento.
Il meccanismo oggetto della pronuncia consentiva al promotore
della proposta, qualora non risultasse aggiudicatario della gara,
di adeguare la propria offerta a quella del miglior offerente e
ottenere comunque l’aggiudicazione della concessione, rimborsando
le spese sostenute dal concorrente inizialmente individuato come
aggiudicatario.
Partenariato Pubblico-Privato: la nota ANCI sullo stop della CGUE
al diritto di prelazione
Si tratta di un passaggio che incide su un modello che negli
ultimi anni si è progressivamente consolidato come uno degli
strumenti più rilevanti per la realizzazione di opere
pubbliche e infrastrutture, soprattutto
in un contesto nel quale le amministrazioni –
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