
Il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza
di progetto è ancora compatibile con i principi europei di
concorrenza e parità di trattamento? Può il promotore ottenere
l’aggiudicazione adeguando ex post la propria offerta a quella del
miglior offerente senza alterare il confronto competitivo?
E quali conseguenze, sostanziali e processuali, derivano
dall’incompatibilità della prelazione con il diritto dell’Unione
europea?
La
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2026, n.
3805 interviene su uno dei temi più delicati
nell’ambito del partenariato pubblico-privato: la compatibilità del
diritto di prelazione del promotore con i principi eurounitari di
concorrenza e parità di trattamento.
La pronuncia trae origine da una procedura di project financing
avviata dal Comune di Milano e chiarisce che il diritto del
promotore di riallineare la propria offerta a quella del miglior
concorrente determina un’alterazione strutturale della concorrenza,
attribuendo ad un unico operatore una “seconda chance” non
riconosciuta agli altri partecipanti alla gara.
Accanto al profilo sostanziale, la decisione assume particolare
rilievo anche sotto il profilo
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