
Il diritto di prelazione del promotore nel project
financing è incompatibile con il diritto europeo e non può
essere utilizzato per ribaltare l’esito di una gara competitiva già
conclusa. Se l’aggiudicazione si fonda esclusivamente su quel
meccanismo, il contratto può essere dichiarato inefficace con
conseguente subentro del concorrente risultato primo in
graduatoria.
Con la sentenza del
14 maggio 2026, n. 3805, il Consiglio di
Stato ha chiuso definitivamente una vicenda
particolarmente rilevante in materia di partenariato
pubblico-privato e finanza di progetto,
recependo integralmente i principi affermati dalla Corte di
Giustizia UE nella sentenza del 5 febbraio
2026, causa C-810/24.
La pronuncia assume un rilievo che va ben oltre il caso in sé:
il Collegio, infatti, non si è limitato a prendere atto
dell’incompatibilità eurounitaria della prelazione prevista
dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma ha affrontato
direttamente il rapporto tra diritto UE e disciplina nazionale
della finanza di progetto, con inevitabili riflessi anche
sull’attuale art. 193 del D.Lgs.
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