
Una commissione di gara può modificare i punteggi già assegnati
alle offerte tecniche passando da una seduta all’altra? Se lo fa,
cosa deve indicare nel verbale di gara perché quella modifica sia
legittima? E quando la tutela cautelare consente di sospendere
un’aggiudicazione prima ancora di entrare nel merito?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana con l’ordinanza n.
220 del 6 luglio 2026, che mette al centro non chi
meritasse di vincere l’appalto, ma un problema più elementare,
ovvero la tracciabilità dei punteggi quando una commissione di gara
li ritocca tra un verbale e l’altro senza spiegarne la ragione.
La vicenda nasce da un appalto del Comune di
Palermo per la salvaguardia e la valorizzazione del
Real Parco «La Favorita», eppure il rilievo che i
giudici siciliani mettono a fuoco ha portata generale e tocca ogni
stazione appaltante. Quando i punteggi attribuiti alle offerte
cambiano da una seduta a quella successiva, un’eventuale
rivalutazione
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