
La qualificazione della difformità edilizia è
l’operazione con cui si stabilisce, confrontando lo stato legittimo
dell’immobile con lo stato di fatto, se lo scostamento rilevato
integri una violazione edilizia, e quindi una parziale
difformità, una variazione essenziale o
un abuso totale, oppure resti al di sotto di
quella soglia.
Al di sotto stanno le tolleranze, che per
espressa previsione di legge violazione edilizia non sono, e le
irregolarità di natura amministrativa, come
l’intervento eseguito senza comunicazione
asseverata (CILA). Da quella soglia dipende tutto il
resto, perché la procedura di regolarizzazione non si sceglie, si
eredita dalla qualificazione.
C’è poi un secondo malinteso. Il titolo edilizio dice che cosa
serve per fare, non quanto pesa ciò che è stato fatto, e su un
immobile tutelato anche un manufatto in edilizia libera può finire
demolito.
Peccato che quei confini non siano incisi nella pietra. Sono
piuttosto linee tracciate sulla sabbia, che il legislatore statale
si limita a indicare e che poi ciascuna Regione ridisegna a modo
suo, quando non le ridisegna
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