
Quando in un appalto è previsto l’incremento del quinto “a
cavallo” tra due categorie di qualificazione, un
OE può invocare il possesso della categoria più bassa,
corrispondente all’importo originario, oppure è necessario che sia
qualificato per l’esecuzione dei lavori del valore finale?
A rispondere senza lasciare alcun margine di dubbio in proposito
è il TAR Puglia, sez. Bari, con la sentenza
del 17 marzo 2026, n. 325, con una decisione che
ribadisce la prevalenza del principio di
proporzionalità e l’obbligo di garantire
l’adeguatezza dell’operatore rispetto all’intera entità degli
impegni contrattuali.
Quinto d’obbligo e requisiti di qualificazione: il TAR sul valore
dell’appalto
La questione è nata nell’ambito di una procedura aperta per
l’affidamento di lavori in modalità accordo
quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n.
36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato di €
1.519.250,00, aumentato a € 1.823.100,00 per effetto
dell’opzione esercitata dall’Amministrazione
procedente, con la quale le prestazioni appaltate venivano
incrementate
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