

Un RTI può individuare liberamente le quote di
partecipazione al raggruppamento e modificare
le quote di esecuzione dei lavori? La risposta è sì, ma
fino a un certo punto. Esiste infatti un limite invalicabile al
cambiamento, che risiede nella concordanza tra le quote di
partecipazione e di esecuzione e i requisiti di
qualificazione posseduti dal singolo operatore. Il singolo
consorziato non può infatti assumere una quota di esecuzione dei
lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.
Ne deriva che deve essere la SA a valutare
l’autorizzazione delle modifiche proposte dal RTI
affidatario dell’appalto, anche sulla base di quanto previsto dal
bando e fermo restando il principio secondo cui la suddivisione
delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere
effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione
posseduti da ciascuna impresa.
Quote di partecipazione RTI: ANAC sulle possibili
modifiche
A spiegarlo è ANAC, con il
parere di
funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, in
risposta a una SA che aveva disposto un
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