
Il recupero abitativo di un sottotetto realizzato previa
demolizione e ricostruzione costituisce una nuova costruzione o una
ristrutturazione edilizia? E le distanze legali da rispettare sono
quelle vigenti al momento dell’intervento oppure quelle in vigore
all’epoca in cui l’edificio è stato originariamente realizzato? Ma
soprattutto, una legge regionale può derogare alla distanza di
dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 anche in assenza di piani particolareggiati o
convenzioni di lottizzazione?
Sono interrogativi che accompagnano da anni l’attività di
progettisti, imprese e uffici tecnici, e ai quali la giurisprudenza
ha fornito risposte non sempre univoche, complice una disciplina
statale che negli ultimi quindici anni è stata riscritta a più
riprese. A fornire risposta è la Corte di Cassazione che, con la
sentenza
n. 15256 del 20 maggio 2026, ha ripercorso l’intera
evoluzione della materia, dalla formulazione originaria dell’art. 3
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) fino al comma
1-quater dell’art. 2-bis introdotto
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
