
È davvero vincolante il limite dei 2,40 metri
di altezza media per rendere abitabile un sottotetto? E cosa accade
quando le altezze interne superano quel valore, ma senza alcuna
alterazione della sagoma o della copertura esistente?
Recupero dei sottotetti e altezza media ponderale: la sentenza
del TAR Lombardia
Su questo aspetto – da anni al centro di interpretazioni
contrastanti tra Comuni e professionisti – è intervenuto il
TAR Lombardia con la sentenza n. 3058
del 3 ottobre 2025, che offre un importante e
concreto chiarimento che potrà finalmente riportare coerenza
nelle pratiche di recupero abitativo.
Tutto nasce da un’istanza di recupero di un sottotetto
presentata ai sensi dell’art. 63 della L.R. n.
12/2005, senza alcuna opera di sopraelevazione o modifica
del profilo della copertura.
Nonostante ciò, il Comune (nel caso specifico, Milano) aveva
respinto la richiesta, sostenendo che l’altezza media ponderale del
sottotetto, superiore ai 2,40 metri, non fosse compatibile con la
finalità della norma, interpretata come limite
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