
Dovrà essere convertito entro il 25 agosto il Decreto Legge 26
giugno 2026, n. 107 recante “Disposizioni urgenti
per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori
disposizioni finanziarie urgenti”, c.d. “Decreto
Infrastrutture e PNRR”, il cui testo, se verrà approvato con le
modifiche proposte, contiene un’importante novità in tema
di appalti.
Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera è stato
approvato un emendamento che introduce l’articolo
1-bis, dedicato alla sospensione temporanea del recupero
dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici, confluito
nel testo licenziato per l’Aula, tuttora in prima lettura alla
Camera e che dovrà poi affrontare il passaggio al Senato.
Recupero dell’anticipazione del prezzo: cosa prevede l’articolo
1-bis
Il comma 1 dell’articolo 1-bis autorizza le stazioni appaltanti,
su richiesta dell’appaltatore, a sospendere temporaneamente
il recupero dell’anticipazione del prezzo prevista
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), con
riferimento agli appalti di lavori in corso di esecuzione.
Per capire il peso
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