
Con il d.lgs. 9 gennaio 2026,
n. 5, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva RED III,
intervenendo in modo puntuale sul quadro delle fonti
rinnovabili.
Tra gli aspetti più rilevanti per tecnici, progettisti e
operatori rientrano le modifiche all’Allegato IV del d.lgs.
n. 199/2021, operate dall’art. 30, con cui si
ridefiniscono i requisiti minimi per l’accesso agli
incentivi.
Si tratta di un aggiornamento che tiene conto, più che del
prodotto, alle prestazioni reali, alla
qualità dell’installazione e alla gestione
dell’impianto nel tempo.
Le modifiche entreranno in vigore dopo 180
giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
RED
III: le nuove regole per gli incentivi nell’Allegato IV
L’Allegato IV è articolato in due sezioni:
- Sezione A, nella quale vengono definiti i
requisiti minimi per gli impianti che non accedono a
incentivi, ancorati al Decreto Requisiti Minimi e, se più
stringenti, alle norme europee Ecodesign; - Sezione B, recante i requisiti specifici e più
severi per gli impianti che accedono a incentivi
pubblici.
Ed è su
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