
L’attestazione SOA è sufficiente quale requisito di
partecipazione, oppure la stazione appaltante può chiedere
elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice?
E se quei requisiti vengono fissati a pena di
esclusione, fino a che punto ci si muove ancora dentro un
perimetro legittimo?
Questa scelta, da parte delle stazioni appaltanti, viene
normalmente giustificata richiamando la specificità
dell’intervento, la sua complessità
tecnica, la necessità di garantire un elevato
livello qualitativo dell’esecuzione.
La sua attuazione, però, presuppone in modo implicito che la SOA
non sia sufficiente a garantire l’affidabilità dell’operatore
economico e che la stazione appaltante possa – o debba – colmare
questo presunto deficit introducendo criteri selettivi “su
misura”.
A rimettere ordine sul piano della corretta applicazione
dell’art. 100 del Codice dei contratti interviene
l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il
parere di
precontenzioso del 21 gennaio 2026, n. 13,
pronunciandosi su una clausola di gara che aveva affiancato
all’attestazione SOA un requisito ulteriore,
previsto a pena di esclusione.
Requisiti di partecipazione e attestazione
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