
Quando si discute dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art.
26 del D.L. 50/2022, siamo davanti a una controversia da giudice
amministrativo oppure da giudice ordinario? Basta che si tratti di
un appalto pubblico perché la causa rientri nella giurisdizione
esclusiva del TAR? E cosa accade se la lite riguarda soltanto la
quantificazione dell’importo da riconoscere all’impresa?
Non è una questione teorica ma un passaggio preliminare
decisivo, capace di orientare l’intero contenzioso, perché il
riparto di giurisdizione non è un dettaglio formale ma il primo
vero snodo del processo.
Proprio su questo snodo si è pronunciato il TAR Sicilia, Sezione
di Catania, con la sentenza
16 febbraio 2026, n. 488, che ha affrontato in modo
diretto la distinzione tra revisione prezzi in senso stretto e
meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 26 del D.L.
n. 50/2022, il cosiddetto Decreto Aiuti.
Il caso del TAR Sicilia sulla revisione prezzi
La controversia riguarda un appalto di lavori
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