
Quando una controversia in materia di revisione o adeguamento
dei prezzi rientra davvero nella giurisdizione del giudice
amministrativo? È corretto ritenere che ogni contestazione
sull’aggiornamento dei corrispettivi ex d.l. n.
50/2022 rientri automaticamente nella giurisdizione
amministrativa, oppure, quando l’adeguamento discende direttamente
dalla legge, si configura una pretesa di adempimento
contrattuale devoluta al giudice ordinario?
Sono interrogativi che hanno assunto particolare rilievo con
l’introduzione dell’art. 26 del Decreto Aiuti,
disposizione con cui il legislatore è intervenuto per disciplinare
l’aggiornamento dei corrispettivi a fronte dell’aumento dei costi
dei materiali e dell’energia.
La norma ha previsto un meccanismo di adeguamento
automatico, fondato sull’applicazione dei prezzari
aggiornati secondo criteri stabiliti direttamente dalla legge e
operante anche in deroga alle clausole contrattuali. In questo
quadro, si è posto il problema di comprendere se l’attività
dell’amministrazione, nell’applicazione dell’art. 26, integri
ancora esercizio di potere pubblico o si collochi,
invece, nell’ambito di un rapporto paritetico regolato dal
diritto comune.
A fare chiarezza in proposito è il Consiglio di
Stato
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