
La clausola che impone a pena di esclusione una precisa modalità
di formulazione dell’offerta vincola sul serio anche la stazione
appaltante? Il principio del risultato può giustificare una deroga
alle regole formali della gara? E un’offerta economica espressa in
valore assoluto, invece che con il ribasso percentuale richiesto
dal bando, può essere corretta con il soccorso istruttorio?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 4753 del 12
giugno 2026, che affronta il tema della vincolatività
delle prescrizioni della lex specialis sulle modalità di
formulazione dell’offerta economica. La clausola del disciplinare
che impone, a pena di esclusione, una determinata forma di
espressione dell’offerta integra un vincolo contenutistico cogente,
che lega allo stesso modo i concorrenti e la stazione appaltante, e
che non cede al richiamo al principio del risultato o al favor
partecipationis.
Un’offerta economica in valore assoluto anziché in ribasso
percentuale
Il caso oggetto della sentenza riguarda l’esclusione di un
operatore economico da
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