
Per un intervento di rigenerazione urbana che al 13 luglio 2026
non risultava concluso entro il 30 giugno si sono aperte due strade
distanti tra loro. La prima porta a un termine di conclusione più
lungo, la seconda a un procedimento che mette in discussione il
finanziamento. Ma da che cosa dipende questa differenza, e che cosa
deve presidiare chi ha in mano quei cantieri?
Ha risposto alla prima domanda il Ministero dell’interno, che
con il decreto del 24
luglio 2026, adottato di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha ridisegnato il perimetro degli
interventi che concorrono al traguardo europeo della misura. Il
differimento non tocca il traguardo, che resta fermo al 30 giugno
2026, ma la platea che vi concorre, e gli interventi che ne escono
trovano il termine di conclusione al 31 dicembre 2027.
Restare fuori dal traguardo non significa però uscire dal Piano.
Gli interventi riclassificati devono rispettare tutte le
condizionalità del PNRR,
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