
Può un edificio originariamente abusivo accedere agli interventi
di rigenerazione urbana? È sufficiente un titolo in sanatoria? E,
soprattutto, che differenza c’è – se c’è – tra un titolo
“rilasciato”, uno “assentito” e uno “conseguito”?
Rigenerazione urbana: la proposta nel ddl di Bilancio 2026
Sono interrogativi tutt’altro che teorici, perché la modifica
introdotta dall’art. 9-bis del ddl di Bilancio 2026 interviene su
un passaggio chiave della disciplina statale della rigenerazione
urbana, toccando temi che da anni alimentano incertezza applicativa
e contenzioso.
L’art. 5, commi 9 e 10, del D.L. n. 70/2011 rappresenta da tempo
il riferimento statale per le politiche di rigenerazione urbana,
poi declinate dalle legislazioni regionali. La norma consente
interventi incisivi sul patrimonio edilizio esistente – demolizione
e ricostruzione, premialità volumetriche, modifiche di sagoma e, in
alcuni casi, mutamenti di destinazione d’uso – ma pone un limite
chiaro: sono esclusi gli edifici abusivi.
L’esclusione, però, non è assoluta. La stessa disposizione
ammette gli edifici per i quali sia stato rilasciato un
titolo abilitativo edilizio in
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