
Quando, nel corso della procedura, interviene un aggiornamento
del prezzario regionale, si può rivedere il prezzo dopo
l’aggiudicazione? Oppure il risultato della gara resta vincolante e
può essere messo in discussione solo in presenza di sopravvenienze
che incidono in modo reale sull’equilibrio del contratto?
Sono domande che arrivano dritte dalla pratica, perché
riguardano uno dei passaggi più delicati dell’intera procedura. È
proprio nello spazio tra aggiudicazione e stipula che iniziano a
emergere tensioni, richieste di adeguamento, tentativi di rimettere
mano a un equilibrio che, sulla carta, dovrebbe essere già
definito.
Le nuove FAQ pubblicate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul
D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti) intervengono esattamente su
questo punto e lo fanno con una presa di posizione che merita
attenzione, perché ridimensiona in modo netto l’idea, piuttosto
diffusa, che un aggiornamento dei prezzi possa giustificare
automaticamente una rinegoziazione.
Il contesto: gare in corso e prezzari che cambiano
Nel settore dei lavori pubblici il riferimento ai prezzari
aggiornati è un punto fermo. Le stazioni
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