
Un operatore economico può rinunciare
all’offerta e, pochi giorni dopo, sostenere che
l’indicazione di uno dei lotti sia dovuta a un semplice refuso?
La rapidità della rettifica è sufficiente a mantenere in vita la
partecipazione oppure, una volta ricevuta la rinuncia, l’offerta
deve considerarsi definitivamente priva di effetti?
Sono interrogativi che, oltre a riguardare la disciplina della
gara, interessano anche l’applicazione delle regole civilistiche
sulla proposta contrattuale, sugli atti
unilaterali recettizi e sull’errore
ostativo, rispetto alle quali i principi del risultato,
della fiducia e della massima partecipazione non possono essere
richiamati senza tenere conto degli effetti già prodotti dalle
dichiarazioni dell’operatore economico.
Sul tema è intervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana con la
sentenza 20 luglio 2026, n. 498, che, accogliendo
l’appello proposto contro la decisione di primo grado, ha annullato
gli atti con i quali la stazione appaltante aveva consentito a un
concorrente di
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