
Quando un intervento edilizio può dirsi davvero
“conservativo”? La sostituzione degli
elementi strutturali è compatibile con la nozione
di risanamento, oppure segna il passaggio alla
ristrutturazione edilizia? E cosa accade se un
intervento viene presentato con SCIA ma, per
caratteristiche e consistenza, richiede in realtà il
permesso di costruire?
Il confine tra restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia
continua a rappresentare uno dei passaggi più delicati
nell’applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Non
è una distinzione solo teorica perché dalla corretta
qualificazione dipendono il titolo
edilizio necessario e la legittimità
dell’intervento.
Su questo punto è intervenuto il Consiglio di
Stato che, con la sentenza n.
1331 del 19 febbraio 2026, ha ribadito che la
qualificazione dell’intervento non dipende dalla
denominazione utilizzata nella SCIA, ma dalla
natura effettiva delle opere realizzate.
Il caso: SCIA per risanamento conservativo e dichiarazione di
inefficacia per intervento soggetto a permesso di costruire
La vicenda
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