
Quando l’aggiudicazione di una gara viene annullata dal
giudice amministrativo, la prima domanda che gli operatori
economici si pongono è quasi sempre la stessa: che tutela
resta, se il contratto è ormai firmato e non si può
subentrare?
Una situazione simile si verifica, per esempio, nel caso di
appalti finanziati con risorse PNRR, nei quali il
regime accelerato, i vincoli di continuità dell’esecuzione e le
limitazioni al subentro fanno sì che, anche a fronte di
un’aggiudicazione illegittima, la tutela in forma specifica sia
spesso preclusa.
In questo scenario, il risarcimento per
equivalente sembra quindi l’unica strada percorribile per
il concorrente che ha subito l’illegittima pretermissione. Ma è
davvero sufficiente l’annullamento dell’aggiudicazione per ottenere
un ristoro economico? Oppure occorre dimostrare, voce per voce, non
solo l’ingiustizia del danno, ma anche la sua concreta esistenza e
la sua riconducibilità causale all’azione amministrativa?
La risposta non è affatto scontata, come dimostra la
sentenza del TAR Campania, sez.
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