
È sufficiente iscrivere una riserva nel registro di contabilità
oppure, dopo il d.Lgs. n. 36/2023, l’appaltatore deve contestare
già i verbali e gli ordini di servizio sottoscritti durante
l’esecuzione? E cosa accade se l’impresa firma gli atti di cantiere
senza formulare rilievi, rinviando tutto al momento della
contabilizzazione?
Il tema continua a rappresentare uno dei profili più delicati
della fase esecutiva degli appalti pubblici. La tardiva iscrizione
della riserva comporta infatti la decadenza dalla pretesa economica
e, quindi, la perdita definitiva della possibilità di far valere
maggiori compensi, danni o contestazioni relative all’andamento dei
lavori.
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, però, la logica
tradizionale fondata quasi esclusivamente sul registro di
contabilità è cambiata. Il d.Lgs. n. 36/2023 ha infatti anticipato
il momento in cui l’impresa deve manifestare il proprio dissenso,
imponendo una contestazione immediata già sul primo atto utile
della fase esecutiva.
Su questo assetto interviene il Servizio Supporto Giuridico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il
Disclaimer.
