
Una riserva iscritta soltanto nel
registro di contabilità è sempre tempestiva? I
verbali di cantiere, gli ordini di
servizio o le note formali dell’impresa
possono diventare il primo atto utile sul quale manifestare il
dissenso? E cosa accade se il fatto
pregiudizievole era già percepibile prima della predisposizione del
registro di contabilità?
Sul tema è intervenuto il Supporto Giuridico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) con il parere n. 4241 del
21 aprile 2026, affrontando un tema che oggi pesa
moltissimo nella gestione della fase esecutiva degli appalti. Il
D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
contratti) ha infatti irrigidito in maniera evidente il
sistema delle riserve, imponendo all’esecutore un
comportamento molto più tempestivo rispetto alla
prassi consolidata negli anni precedenti e attribuendo un ruolo
centrale ai verbali, agli ordini di servizio e, più in generale, a
tutti gli atti che documentano l’andamento dell’esecuzione
contrattuale.
Tempestività delle riserve e quesito sottoposto al MIT
Il quesito prende le mosse dall’art. 7, comma 2, dell’Allegato
II.14
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