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Risoluzione n 457 2008_ris n 457E del 01 dicembre 2008

L’art. 9 della L. 448/2001 ha esteso la detrazione fiscale del 36% anche all’ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati ristrutturati, prevedendo che tale ipotesi la spesa per la ristrutturazione si assume pari al 25% del prezzo di acquisto, con il limite massimo di 48.000 euro.
Le regole con cui può essere fruito il beneficio fiscale sono stabilite dall’articolo 1 della L. 449/97, il quale, a seguito delle successive modifiche, prevede, al comma 7, che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare…


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