
Quando si chiede un’autorizzazione
paesaggistica per una ristrutturazione, l’amministrazione
può limitare la valutazione ai lavori proposti oppure deve prima
verificare se l’edificio esistente è compatibile con il
vincolo paesaggistico?
E cosa succede se l’immobile è stato condonato
senza che sia stato rilasciato il parere di compatibilità
paesaggistica?
A rispondere a queste domande, chiarendo se sia possibile
esprimere un giudizio “parziale”, limitato all’intervento proposto,
oppure se la compatibilità paesaggistica debba essere valutata
a monte, partendo dall’esistenza stessa del
manufatto, è la
sentenza del TAR Campania, sez. Salerno, 14 gennaio 2026, n.
83, con una pronuncia di particolare interesse per
quei casi in cui si tenta di operare su immobili segnati da
condoni edilizi privi di autorizzazione
paesaggistica.
Autorizzazione paesaggistica e condono edilizio: perché la
ristrutturazione non “salva” l’illiceità originaria
La controversia riguarda un immobile a destinazione
artigianale, per il quale era stata presentata un’istanza
di autorizzazione paesaggistica funzionale a un intervento di
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione.
L’intervento era finalizzato
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