
Il confine tra ristrutturazione e nuova costruzione somiglia
sempre più a una linea tracciata sulla sabbia, spostata a ogni
riforma che allarga la nozione dell’art. 3 del Testo Unico
Edilizia. Su quella linea si è appena giocato
il regime delle distanze, ma la posta può farsi più
pesante, perché dalla stessa qualificazione dipende se un
intervento difforme resti sanzionabile senza perdere il bene o
porti alla demolizione con la sua acquisizione al patrimonio
comunale.
L’ultima riprova arriva dal Consiglio di Stato con la
sentenza n. 5323 del 3
luglio 2026, che porta la stessa domanda su un altro
terreno, quello dell’ordine di demolizione. Quando un intervento su
un edificio esistente conserva la finalità di riuso del volume
preesistente, resta ristrutturazione anche se ne modifica sagoma e
prospetti, e le eventuali difformità vanno ricondotte all’art. 33
del Testo Unico Edilizia, senza acquisizione
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