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SAL 30 Superbonus e avanzamento lavori: come calcolarli correttamente – BibLus-net

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SAL 30 Superbonus: facciamo chiarezza su come calcolare uno stato di avanzamento lavori, il SAL 30 ENEA e il raggiungimento del 30% del totale dei lavori per le unifamiliari

Molto spesso si tende a confondere alcuni concetti simili tra loro, che comportano, però, modalità operative e procedure di calcolo del tutto differenti.

In questo articolo cerchiamo di analizzare come procedere per determinare:

  • uno stato di avanzamento lavori (generico);
  • il SAL 30 da presentare all’ENEA;
  • il raggiungimento del 30% dei lavori complessivi da realizzare entro il 30 settembre per gli edifici unifamiliari.

Prima di entrare nello specifico ti suggerisco un software superbonus 110 (linee guida) per la gestione della pratica Superbonus gratis per 30 giorni e una guida PDF sui bonus edilizia. Questo strumento ti consentirà di fare:

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Avanzamento dei lavori, principi generali

L’avanzamento dei lavori, in linea di principio, fornisce un quadro sull’evoluzione dei lavori e indica in maniera precisa quanto è stato realizzato ad una certa data rispetto a quanto previsto in progetto. Quindi è un concetto intimamente legato alla contabilità dei lavori.

Entrando nello specifico, nei lavori pubblici, lo stato di avanzamento lavori è l’atto contabile funzionale al pagamento delle rate di acconto; riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione.

stato-avanzamento-lavori-1

Il direttore dei lavori ha il compito di effettuare il controllo della spesa legata all’esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Le operazioni classiche per ottenere uno stato di avanzamento lavori sono le seguenti:

  • classificazione e misurazione delle lavorazioni eseguite;
  • trasferimento dei rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della spesa;
  • emissione degli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato dal contratto, ai fini dell’emissione dei pagamenti.

Fatte queste premesse, proviamo ad estendere questi concetti ad un lavoro privato, agevolato con Superbonus.

In fase di progetto, l’importo dei lavori e le quantità vengono stimate mediante il computo metrico estimativo.

In maniera estremamente sintetica, le operazioni da eseguire sono le seguenti:

  • scelta di un prezzario di riferimento (prezzario regionale oppure DEI o entrambi);
  • individuazione delle lavorazioni necessarie per la realizzazione del progetto (acquisizione delle lavorazioni dal prezzario);
  • definizione delle quantità necessarie per ogni lavorazione (compilazione dei righi di misurazione);
  • determinazione degli importi delle singole lavorazioni (prezzo unitario moltiplicato per le quantità necessarie);
  • determinazione dell’importo totale di progetto (somma degli importi delle singole lavorazioni).

In questo modo otteniamo l’importo di progetto. Raggruppando opportunamente le lavorazioni (attraverso le categorie o la WBS), è possibile far riferimento agli specifici interventi agevolati.

Da notare (e sottolineare) che l’importo ottenuto fa riferimento esclusivamente ai lavori; non tiene conto di IVA, spese tecniche, altre spese e oneri di alcun genere.

Per conoscere invece la spesa complessiva, comprensiva di lavori, IVA, spese tecniche, spese dei professionisti, oneri e quant’altro connesso al lavori, occorre far riferimento al quadro economico.

Possiamo quindi riassumere affermando che:

  • COMPUTO METRICO – > LAVORI
  • QUADRO ECONOMICO  ->  SPESA
computo metrico e quadro economico

Computo metrico e quadro economico

Durante l’esecuzione dei lavori, diventa necessario, come visto prima, conoscere lo stato di avanzamento.

Al riguardo, si procede con la contabilità: passando per libretto delle misure e registro di contabilità, si arriva a definire il SAL.

In particolare, si procede a contabilizzare, per ogni lavorazione eseguita, la quantità effettivamente realizzata, che, moltiplicata per il prezzo unitario stabilito da contratto, porterà all’importo dovuto per ogni lavorazione e, conseguentemente, per ogni intervento.

Il rapporto tra quanto realizzato (in termini di lavori) e quanto previsto (nel computo di progetto) ci fornisce proprio la percentuale di avanzamento lavori a una determinata data.

Ribadiamo che ci stiamo riferendo ancora ai lavori (senza IVA, spese e oneri).

Per conoscere l’avanzamento della spesa complessiva, dobbiamo far riferimento al quadro economico di contabilità.

Sintetizziamo nel seguente modo:

  • SAL = (lavori eseguiti)/(lavori previsti in progetto)
  • AVANZAMENTO DELLA SPESA = (spesa sostenuta)/(spesa prevista)
SAL e avanzamento di spesa

SAL e avanzamento di spesa

SAL 30 ENEA

Il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che è possibile procedere con opzione (cessione o sconto in fattura) anche a stato di avanzamento:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La norma sembrerebbe riferirsi ai lavori: quindi, a rigore occorre riferirsi al SAL, come visto prima.

In realtà, l’asseverazione sul Portale ENEA fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di ogni spesa (anche quelle tecniche) e oneri. Quindi, per verificare la percentuale (che viene proposta automaticamente dal Portale ENEA) occorre far riferimento ai valori del quadro economico di contabilità (spesa sostenuta diviso spesa di progetto).

In definitiva, per procedere a sconto in fattura e cessione del credito occorre raggiungere almeno il 30% della spesa, sia per ecobonus che sismabonus (indipendentemente).

Infatti sul portale ENEA vanno asseverati solo i lavori agevolati con ecobonus.

Unifamiliari e 30% dei lavori complessivi

La possibilità di fruire per gli edifici unifamiliari del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In particolare, il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 recita:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Per il calcolo del 30% occorre far riferimento allo stato di avanzamento come prima definito: in pratica determinare tutti i lavori (non solo quelli agevolati) effettivamente realizzati al 30 settembre e rapportarli ai lavori preventivati in progetto.

Precisiamo, come già accennato in altri articoli, che occorre riferirsi a tutti i lavori, quindi anche quelli completamente in accollo spesa o agevolati da altre tipologie di benefici fiscali.

Come attestare il raggiungimento del 30% per le unifamiliari

Sul tema si è appena espressa la Commissione di monitoraggio del CSLLPP, su richiesta de CNI/RPT.

Secondo la commissione, il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (es. Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione in caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

Di seguito ti fornisco il modello con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo, che puoi scaricare gratuitamente. Il modello è stato realizzato con un software per la redazione di modelli e capitolati sempre aggiornato alle ultime disposizioni normative.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 30 dei lavori complessivi al 30 settembre 2022

Modello realizzato con il software PriMus-C

primus-c

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I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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