
Il Testo Unico per l’Edilizia, con l’art. 36-bis rubricato
“Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali
difformità e di variazioni essenziali”, disciplina le
condizioni per la regolarizzazione di specifiche tipologie di abusi
edilizi.
In particolare, fino alla scadenza dei termini di cui all’art.
34, comma 1, ovvero entro il termine stabilito nell’ordinanza di
demolizione, o comunque sino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire o
presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in
sanatoria.
La regolarizzazione riguarda gli interventi edilizi
realizzati:
- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla
segnalazione certificata di inizio attività, nelle ipotesi di cui
all’art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire”; - in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività, nelle ipotesi di cui all’art. 37 “Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata
di inizio attività”; - variazioni essenziali di cui all’art. 32 “Determinazione
delle variazioni essenziali”.
Restano, pertanto, escluse le opere di maggiore rilevanza
realizzate in assenza del
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