
Dall’entrata in vigore del Decreto Salva Casa,
il settore dell’edilizia continua a confrontarsi con alcune delle
modifiche più rilevanti apportate al d.P.R. n.
380/2001. Tra queste, una delle novità che ha generato
maggiori dubbi operativi riguarda proprio la
nuova procedura di sanatoria di cui
all’art. 36-bis.
Questa disposizione ha introdotto un modello profondamente
diverso rispetto alla sanatoria ordinaria di cui all’art. 36,
prevedendo un percorso più articolato che, tra le
altre cose, può comprendere:
- la presentazione di un progetto di ripristino
per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e la rimozione
delle opere non sanabili; - l’accertamento di compatibilità paesaggistica
anche in caso di aumento di volumi e superfici; - la possibilità di intervenire anche in ambito
sismico con riferimento alle norme tecniche vigenti al
momento della realizzazione dell’abuso; - la formazione del silenzio assenso decorso il
termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.
È proprio quest’ultimo aspetto che ha attirato maggiore
attenzione nella pratica, anche perché la norma prevede che,
decorso il termine, eventuali determinazioni
successive dell’amministrazione risultino
inefficaci.
Ma è davvero sufficiente il semplice
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