
Che valore assume oggi il silenzio
dell’amministrazione su un’istanza di sanatoria
edilizia presentata ai sensi dell’art. 36-bis del
d.P.R. n. 380/2001? È ancora possibile, per il Comune,
lasciare il procedimento sospeso attraverso preavvisi di
rigetto, richieste istruttorie o
atti interlocutori non seguiti da una decisione
finale? E, soprattutto, cosa deve fare in modo puntuale e
formale l’amministrazione per evitare che l’inerzia si
traduca nella formazione automatica del titolo edilizio per
silenzio-assenso?
Sanatoria dinamica e silenzio assenso: interviene il TAR
Campania
Sono domande che non riguardano casi marginali, soprattutto se
si considera la carenza di personale che
caratterizza molte piccole pubbliche amministrazioni e che, nella
prassi, si traduce spesso in procedimenti fermi per
anni, su cui il silenzio è sempre stato letto come
sinonimo di rigetto.
Con l’entrata in vigore della Legge n.
105/2024 di conversione del D.L. n.
69/2024 (Salva Casa) e l’inserimento
del nuovo art. 36-bis all’interno del Disclaimer.
