
Quando nel 2024 il legislatore ha messo mano al Testo Unico
Edilizia con un intervento così ampio (il Salva Casa), uno degli
obiettivi è stato quello di alleggerire il peso delle difformità
edilizie e ampliare gli spazi per la loro regolarizzazione. Non si
è trattato di un intervento puntuale, ma di una revisione che ha
inciso su diversi passaggi delicati del sistema, intervenendo anche
su uno dei nodi più critici, quello della doppia
conformità, con l’introduzione dell’art. 36-bis del d.P.R.
n. 380/2001.
Il punto di partenza di questa evoluzione normativa è noto a chi
si occupa quotidianamente di edilizia. La sanatoria
edilizia prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è
sempre stata condizionata alla presenza della conformità
urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione
dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda
(la c.d. doppia conformità “pesante”). Una condizione
particolarmente rigida, che nel tempo ha reso non sanabili molte
situazioni in cui l’intervento, pur compatibile con l’assetto
urbanistico attuale, non lo era quando è stato
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