
Come si concilia la tutela dei beni culturali con le istanze di
sanatoria edilizia su immobili
vincolati? Fino a che punto la Soprintendenza può
“dare per scontata” l’esistenza del vincolo senza un accertamento
puntuale? E cosa accade quando, dopo anni di contenzioso,
l’amministrazione non si conforma fino in fondo al giudicato
amministrativo?
A chiarire il punto, con una pronuncia complessa ma
particolarmente rilevante, è il TAR Lazio con la
sentenza
del 10 novembre 2025, n. 19840, intervenendo in un
contenzioso nato per la realizzazione, in un’unità immobiliare
situata in un edificio storico sottoposto a vincolo culturale, di
un soppalco praticabile con servizio igienico,
oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 39
della legge n. 724/1994 (secondo condono).
Sanatoria su immobili vincolati: i doveri della Soprintendenza
sul parere
Nell’ambito di questo procedimento, il Comune aveva richiesto il
parere di compatibilità previsto dall’art. 32
della legge n. 47/1985. La Soprintendenza, con un primo parere,
aveva espresso valutazione negativa, ritenendo l’intervento
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