
È possibile ottenere un permesso in sanatoria prospettando
futuri interventi finalizzati a riportare l’immobile entro i
parametri urbanistici consentiti? Una relazione tecnica asseverata
è sufficiente, da sola, a dimostrare la doppia conformità richiesta
dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001? E cosa accade quando il Comune
non si pronuncia sull’istanza di accertamento di conformità e si
forma il silenzio-rigetto previsto dal Testo Unico Edilizia?
A rispondere è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.
3927 del 18 maggio 2026 che affronta uno dei temi più delicati
del contenzioso edilizio, relativo al rapporto tra doppia
conformità, onere della prova e funzione stessa dell’accertamento
di conformità disciplinato dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Diniego tacito di sanatoria e ricorso al Consiglio di Stato
La vicenda riguardava un immobile residenziale già interessato
da precedenti titoli edilizi in sanatoria e successivamente oggetto
di un permesso di costruire per il recupero abitativo del
sottotetto, con opere
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