
Tra le modifiche più interessanti, e sulle quali si continua a
discutere, apportate dal Decreto Salva Casa al Testo Unico
Edilizia, vi è l’inserimento dei nuovi artt. 34-ter e 36-bis che
disciplinano rispettivamente i “Casi particolari di interventi
eseguiti in parziale difformità dal titolo” (varianti ante ’77
e agibilità sanante) e l’”Accertamento di conformità nelle
ipotesi di assenza di titolo o totale difformità” (ormai
conosciuto come sanatoria dinamica).
In entrambi i casi, c’è una discriminante significativa in cui
il ruolo del tecnico abilitato è stato fortemente valorizzato, con
un livello di responsabilità particolarmente elevato.
L’art. 34-ter, comma 2, dispone che: “L’epoca di
realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante
la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e
quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca
di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata
nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di
realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria
responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
