
Quello dello stato
legittimo è un concetto arrivato dopo che il d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) aveva già superato la maggiore età.
Solo nel 2020, infatti, il legislatore ha deciso di inserire questa
definizione all’interno dell’art. 9-bis,
recentemente modificato dal Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024,
conv. in Legge n. 105/2024).
Fino al 2020 lo stato legittimo non esisteva o, meglio,
rappresentava una condizione che si muoveva all’interno del quadro
normativo edilizio generando interpretazioni differenti e posizioni
spesso contrapposte. Con l’introduzione della definizione nel Testo
Unico Edilizia e grazie anche ai successivi interventi della
giurisprudenza – come la sentenza del Consiglio
di Stato n. 2848/2026 – si è cominciato a comprendere
il modo in cui lo stato legittimo vada ricostruito, anche se
continuano a permanere molti dubbi sulle sue reali implicazioni
operative.
Se, ad esempio, è ormai pacifico che allo stato legittimo
concorrano anche le fiscalizzazioni edilizie,
continua invece a essere più
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