
Il silenzio del Comune su un’istanza di sanatoria equivale
davvero a un rigetto? In quel caso, il privato può contestarlo per
difetti procedimentali o deve dimostrare la doppia
conformità dell’intervento?
E soprattutto, può sostenere che l’Amministrazione avrebbe
dovuto
valutare la fiscalizzazione dell’abuso, o può
tentare di “salvare” la domanda dicendo di essere disponibile a
demolire dopo, per rientrare nei limiti urbanistici?
Queste domande tornano spesso, quando si tenta di “recuperare”
un intervento edilizio realizzato in difformità dal titolo
abilitativo e ricorrono frequentemente anche nei
contenziosi.
Prova ne è la recente sentenza
del Consiglio di Stato del 9 aprile 2026, n. 2851, con
la quale Palazzo Spada è intervenuto fornendo interessanti
chiarimenti sulla natura del silenzio formatosi sull’istanza di
accertamento di conformità, sui limiti oggettivi della sanatoria ex
art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e sul corretto ambito applicativo
della cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso.
Sanatoria
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