
Una cessione di cubatura priva di registrazione e trascrizione
può integrare la volumetria che manca a un fabbricato abusivo per
ottenerne la sanatoria? L’accorpamento di un terreno acquistato
dopo la costruzione colma la capacità edificatoria che il lotto non
esprimeva quando l’opera è sorta? E un preliminare di compravendita
mai registrato può bastare a dimostrare la disponibilità del fondo
confinante?
Sono interrogativi che toccano il cuore della disciplina della
sanatoria, dove il Testo Unico Edilizia ammette la regolarizzazione
di un abuso solo a precise condizioni di conformità, diverse a
seconda dello strumento. L’art. 36 esige la doppia conformità
piena, cioè la rispondenza dell’opera alla disciplina urbanistica
ed edilizia sia al momento della realizzazione sia a quello della
domanda. L’art. 36-bis, riservato alle parziali difformità e alle
variazioni essenziali, opera invece con una doppia conformità
attenuata, che àncora la conformità urbanistica alla disciplina
attuale e quella edilizia ai requisiti dell’epoca, e per questo non
soccorre gli abusi maggiori come quello in esame.
A questi interrogativi ha risposto
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