
La presenza di opere non sanabili impedisce automaticamente
qualsiasi accertamento di compatibilità
paesaggistica? La Soprintendenza può respingere
integralmente una domanda senza distinguere tra i diversi
interventi realizzati?
E fino a che punto il preavviso di rigetto ex
art. 10-bis della Legge n. 241/1990 impone una reale valutazione
delle osservazioni del privato?
Sono queste le questioni affrontate dal Consiglio di
Stato con la sentenza
del 18 maggio 2026, n. 3888, pronunciandosi su una
vicenda che ruota attorno a un fabbricato realizzato in area
agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e a
una successiva istanza di accertamento di compatibilità
paesaggistica presentata per una serie di opere eseguite
in difformità rispetto al progetto originariamente assentito.
Una decisione con cui Palazzo Spada non ha messo in discussione
il limite previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n.
42/2004 per i nuovi volumi e le nuove superfici, ma ha
chiarito che tale preclusione non consente alla
Soprintendenza di respingere automaticamente e
indistintamente qualsiasi domanda di sanatoria
paesaggistica.
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